PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono abrogate.
      2. Sono altresì abrogati gli articoli 2, 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «ff-bis) la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti;

          ff-ter) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggi e documenti».

Art. 3.

      1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, l'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere trasferito d'ufficio nell'ambito della regione ove svolge servizio o collocato in aspettativa con provvedimento

 

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del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;

          b) al comma 6, le parole da: «dalla data di pubblicazione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dalla sentenza».

Art. 4.

      1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Al fine di evitare conseguenze, anche disciplinari, ai sensi dell'articolo 15, comma 7-bis, il procedimento disciplinare, che comunque deve concludersi entro venti giorni dalla data della contestazione o entro trenta giorni in caso di proroga richiesta dal funzionario istruttore, può essere attivato solo previa verifica della veridicità e della completezza dei fatti esposti nel rapporto».

Art. 5.

      1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, dopo le parole: «per iscritto» sono inserite le seguenti: «entro le quarantotto ore successive al rilevamento della trasgressione».

Art. 7.

      1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «b-bis) da un funzionario appartenente al Corpo di polizia penitenziaria».

 

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Art. 8.

      1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, all'alinea, le parole: «la deplorazione,» sono soppresse; alla lettera a), le parole: «, per la quale sia prevista una sanzione più grave della censura,» e le parole: «o della deplorazione» sono soppresse;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Il funzionario istruttore deve disporre l'assunzione delle prove a discarico, motivando espressamente l'eventuale diniego»;

          c) al comma 5, le parole: «quarantacinque» e «quindici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «venti» e «dieci»;

          d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale autorità può essere altresì trasmessa una relazione difensiva al fine di pervenire a una decisione più completa sulla opportunità di proseguire o meno il procedimento»;

          e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

      «7-bis. Qualora il funzionario istruttore accerti che il rapporto sia infondato o incompleto, avvia apposito procedimento disciplinare nei confronti dell'estensore, ai fini dell'applicazione della sanzione prevista per la grave negligenza in servizio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f)»;

          f) alla rubrica, le parole: «della deplorazione,» sono soppresse.